(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 16 settembre 2015) IL PRESIDENTE Visti: i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare: il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare; il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 882/2004 che stabilisce norme relative ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Precisato che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari e' quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori; Rilevato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 del su citato Regolamento CE n. 852/2004, sono escluse dall'applicazione delle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari: la produzione primaria per uso domestico privato nonche' la preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli alimenti destinati al consumo privato; la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale; Rilevato, inoltre, che, analogamente, il su citato Regolamento CE n. 853/2004, relativo ai prodotti di origine animale, esclude dall'ambito applicativo delle norme comunitarie in particolare: la produzione, preparazione, manipolazione e conservazione di alimenti destinati al consumo privato; la fornitura diretta di piccoli quantitativi dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale; Precisato che, in conformita' ai citati Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004: per fornitura di piccoli quantitativi devono intendersi quelle attivita' che rappresentano una parte modesta e marginale della produzione dell'azienda; per livello locale deve intendersi il territorio della provincia in cui insiste l'attivita' produttiva o nel territorio delle province contermini in modo che sia valorizzato il legame diretto tra l'azienda di origine ed il consumatore; Richiamate le linee guida regionali applicative del Regolamento CE n. 853/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2564, laddove, nel precisare gli ambiti applicativi della normativa comunitaria, specificano, tra l'altro, che non sono soggette alle disposizioni regolamentari anche le imprese del commercio al dettaglio, compresi gli agriturismi e le aziende agricole, qualora effettuino, la preparazione e/o la trasformazione di prodotti di origine animale per venderli direttamente al consumatore finale, ad altro laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio od ad altro esercizio di somministrazione in ambito locale; Visto l'art. 8, comma 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)"; Visto il proprio decreto 21 febbraio 2014, n. 023/Pres. con cui e' stato emanato il Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011). Ritenuto opportuno predisporre un nuovo Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, per ampliare la tipologia dei prodotti che ricadono nel progetto Piccole Produzioni Locali, dato l'interesse dimostrato dai produttori e dal territorio; Ritenuto altresi' di permettere lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente Regolamento ai produttori primari anche in forma associata rispondendo alle richieste delle associazioni anche di tipo sociale; Visto lo schema di regolamento allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1624 del 6 agosto 2015; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)" nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI