(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 16 settembre 2015) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visti: 
    i  Regolamenti  CE  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio,
costituenti il "pacchetto igiene", che  disciplinano  le  fasi  della
produzione, trasformazione e  distribuzione  degli  alimenti,  e,  in
particolare: 
    il Regolamento  (CE)  28  gennaio  2002,  n.  178/2002  il  quale
stabilisce i principi ed  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare  da  applicare   all'interno   dell'area   comunitaria   e
nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 
    il  Regolamento  (CE)  29  aprile  2004,  n.  852/2004  il  quale
stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di  igiene  dei
prodotti alimentari destinate  a  tutti  gli  operatori  del  settore
alimentare; 
    il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004  il  quale  detta
norme specifiche in materia di igiene per  gli  alimenti  di  origine
animale; 
    il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n.  882/2004  che  stabilisce
norme  relative  ai  controlli  ufficiali  intesi  a  verificare   la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Precisato che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia
generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari
e' quello di garantire un elevato livello di tutela della salute  con
riguardo  alla  sicurezza  degli  alimenti  lungo  tutta  la   catena
alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori; 
  Rilevato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 del  su
citato Regolamento CE n.  852/2004,  sono  escluse  dall'applicazione
delle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari: 
    la produzione primaria  per  uso  domestico  privato  nonche'  la
preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli  alimenti
destinati al consumo privato; 
    la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti  primari
dal produttore al consumatore finale  o  a  dettaglianti  locali  che
forniscono direttamente il consumatore finale; 
  Rilevato, inoltre, che, analogamente, il su citato  Regolamento  CE
n.  853/2004,  relativo  ai  prodotti  di  origine  animale,  esclude
dall'ambito applicativo delle norme comunitarie in particolare: 
    la produzione, preparazione,  manipolazione  e  conservazione  di
alimenti destinati al consumo privato; 
    la fornitura diretta di piccoli quantitativi  dal  produttore  al
consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di dettaglio
o di somministrazione a livello locale che riforniscono  direttamente
il consumatore finale; 
  Precisato che, in conformita' ai citati Regolamenti CE n.  852/2004
e n. 853/2004: 
    per fornitura di piccoli quantitativi  devono  intendersi  quelle
attivita' che rappresentano  una  parte  modesta  e  marginale  della
produzione dell'azienda; 
    per livello locale deve intendersi il territorio della  provincia
in cui insiste l'attivita' produttiva o nel territorio delle province
contermini  in  modo  che  sia  valorizzato  il  legame  diretto  tra
l'azienda di origine ed il consumatore; 
  Richiamate le linee guida regionali applicative del Regolamento  CE
n. 853/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale 19
novembre 2009, n. 2564, laddove, nel precisare gli ambiti applicativi
della normativa comunitaria, specificano, tra l'altro, che  non  sono
soggette  alle  disposizioni  regolamentari  anche  le  imprese   del
commercio  al  dettaglio,  compresi  gli  agriturismi  e  le  aziende
agricole, qualora effettuino, la preparazione e/o  la  trasformazione
di  prodotti  di  origine  animale  per  venderli   direttamente   al
consumatore finale, ad altro  laboratorio  annesso  all'esercizio  di
commercio al dettaglio od ad altro esercizio di  somministrazione  in
ambito locale; 
  Visto l'art. 8, comma 40 e 41, della legge  regionale  29  dicembre
2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale
ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)"; 
  Visto il proprio decreto 21 febbraio 2014, n. 023/Pres. con cui  e'
stato emanato il Regolamento per la disciplina  e  l'esercizio  delle
piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e  animale,
in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della  legge  regionale  29
dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011). 
  Ritenuto  opportuno  predisporre  un  nuovo  Regolamento   per   la
disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di  alimenti
di origine vegetale e animale, per ampliare la tipologia dei prodotti
che ricadono nel progetto Piccole Produzioni Locali, dato l'interesse
dimostrato dai produttori e dal territorio; 
  Ritenuto altresi' di permettere lo  svolgimento  dell'attivita'  di
cui al presente Regolamento ai  produttori  primari  anche  in  forma
associata rispondendo alle richieste delle associazioni anche di tipo
sociale; 
  Visto lo schema di regolamento allegato al  presente  provvedimento
di cui costituisce parte integrante; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  Regionale  n.  1624  del  6
agosto 2015; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle
Piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e  animale,
in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della  legge  regionale  29
dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)" nel testo allegato  al
presente  provvedimento  del   quale   forma   parte   integrante   e
sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI